STATUTO

ASSOCIAZIONE A.N.A.T. & SPETTACOLO

 ART. 1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

È costituita l’“ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI TEATRALI & SPETTACOLO” o in breve “A.N.A.T. & SPETTACOLO”.
L’A.N.A.T. & SPETTACOLO svolge la sua attività sia in territorio nazionale che internazionale ed ha la sua sede legale in Roma, attualmente alla Circonvallazione Clodia n. 127. L’associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.
Ad essa è conferito il mandato senza rappresentanza, che viene esercitato dall’associazione a titolo gratuito in quanto connesso alla propria attività.

ART. 2 FINALITÀ

L’A.N.A.T. & SPETTACOLO, nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:

  • promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
  • favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  • valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
  • promuovere e concorrere ad attuare qualsiasi iniziativa che tenda a curare l’assistenza dei soci nonché il loro incremento e miglioramento;
    raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l’attività degli associati;
  • assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra impresa od accordo di carattere economico finanziario;
  • organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione sia a livello nazionale che internazionale;
  • provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essa attribuite per legge e per norma assimilate;
  • designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
  • può iscriversi con decisione assembleare a federazioni di categoria del mondo dello spettacolo purché abbiano carattere di assoluta apartiticità.

ART. 3 DURATA

La durata è a tempo indeterminato. L’Associazione può essere sciolta su delibera dell’Assemblea straordinaria, che dispone circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 4 ASSOCIATI

Possono aderire all’A.N.A.T. le persone fisiche o loro collaboratori che esplichino professionalmente, in via esclusiva o costante, l’attività di agenti teatrali, nonché quella di operatore dello spettacolo (organizzatore, management, segreteria artistica, impresario, ecc.). Gli associati si distinguono in tre categorie:

  • Soci Ordinari i quali hanno l’obbligo di versare le quote nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e partecipano ai risultati economici gestionali: tutte le quote affluiscono al fondo gestione;
  • Soci Onorari i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali e non partecipano ai risultati economici di gestione;
  • Soci Fondatori sono coloro i quali hanno costituito l’associazione. Detti soci per il primo anno di attività, onde consentire l’avviamento dell’associazione stessa, ricoprono la funzione di diritto di membri del Consiglio Direttivo. Il successivo Consiglio Direttivo sarà nominato dall’Assemblea, come previsto dal presente Statuto. Tutto quanto concerne l’attività associativa deve essere considerato, da ogni associato, con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse. Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli Associati si impegnano al rispetto dei principi etici della professione. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea obbligano ed impegnano tutti i membri dell’Associazione, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Gli Associati che non intendano conformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea hanno l’obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni sono adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata inviata al Presidente entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e di recedere dall`Associazione entro lo stesso termine, secondo le modalità e gli effetti stabiliti al successivo art. 6. In caso di mancata manifestazione del recesso di cui al capoverso che precede entro il perentorio termine sopra stabilito, l’associato è tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata.

ART. 5 ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

Per acquisire la qualifica di associato occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa corredata dal certificato generale del Casellario Giudiziale indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale delibera, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, a propria discrezione e senza obbligo di motivazione. Il parere del Consiglio Direttivo sarà notificato con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla deliberazione. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente dandone comunicazione agli interessati. L’adesione impegna l’associato ad accettare tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali successive modifiche, nonché l’impegno al pagamento, entro il trenta gennaio di ogni anno sociale, delle quote associative da stabilirsi nell’assemblea annuale ordinaria di approvazione del bilancio. L’adesione all’Associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdettata dall’associato con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima di ogni scadenza. Non possono essere ammessi alla presente Associazione gli iscritti ad altre associazioni aventi oggetto analogo.

ART. 6 DECADENZA E RECESSO

La qualità di socio si perde:

  • per recesso, che ha effetto dal momento della relativa dichiarazione dell’associato, da manifestarsi per iscritto;
    per perdita dei requisiti richiesti all’art. cinque dello Statuto per l’ammissione e la permanenza nell’associazione. L’accertamento della perdita di tali requisiti compete al Consiglio Direttivo e produce i suoi effetti al momento della relativa delibera;
  • per esclusione che può avere luogo in caso di:
    mancato pagamento delle quote o dei contributi di cui all’art. diciannove, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla relativa messa in mora;
  • gravi inadempienze agli obblighi associativi accertate dal Consiglio Direttivo. La verifica di tali circostanze compete al Consiglio Direttivo e produce i suoi effetti al momento della relativa delibera;
  • indegnità morale o comportamenti in contrasto con i doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo.

Per scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea straordinaria. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l’associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell’Associazione, incluse quelle di competenza dell’intero esercizio finanziario in corso. In caso di pendenza di procedimento penale a carico di un associato per violazione della L. n. 406/1981, è in facoltà del Consiglio Direttivo di sospenderlo cautelativamente sino all’esito del procedimento stesso.

ART. 7 SANZIONI

I gradi della sanzione applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine:

  • la deplorazione scritta;
  • la sospensione;
  • la decadenza.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell’Associazione :

  • l’Assemblea Generale degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario organizzativo ed il Segretario amministrativo;
  • i Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

Gli organi dell’A.N.A.T. & SPETTACOLO vengono eletti a scrutinio segreto. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni. È ammessa la rieleggibilità. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all’esercizio in corso.

ART. 10 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L’Assemblea dell’A.N.A.T. & SPETTACOLO è composta da tutti gli associati. Ogni socio non può essere portavoce di più di tre deleghe.

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
L’Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. I compiti dell’Assemblea sono:

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • discutere ed approvare il programma annuale del Consiglio Direttivo;
  • stipulare accordi nazionali ed internazionali;
  • esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea generale dei soci; le deliberazioni così prese dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica dell’assemblea nella sua prima seduta;
  • designare i rappresentanti dell’Associazione in qualsiasi organo, comitato o commissione in cui tale rappresentanza sia richiesta o prescritta;
  • aderire a tutti i compiti che siano ad esso espressamente demandati dal presente statuto o dall’Assemblea Generale dei Soci;
  • deliberare inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
  • elaborare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ciascun anno, da presentare per l’approvazione dell’assemblea generale dei soci;
  • elaborare il bilancio consuntivo entro il ventotto febbraio;
  • invitare alla riunione, ove lo ritenga opportuno, persone particolarmente esperte su determinati importanti problemi allo scopo di sentirne il parere. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente statuto impegnano tutti gli iscritti.

ART. 15 PRESIDENTE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutari: ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

  • dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  • presiede le riunioni del consiglio;
  • può compiere tutti gli atti, che si rendessero necessari, nell’interesse dell’Associazione;
  • vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  • redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all’Assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento le sue attribuzioni o funzioni sono devolute al Vicepresidente nazionale.

ART. 16 REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. Ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. In occasione della sua riunione il Collegio provvede a nominare il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano i singoli associati ai loro doveri e propongono al Direttivo sia di radiare, sia di rifiutare le richiesta di iscrizione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea;
durano in carica un triennio e sono rieleggibili;
la carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione;
in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare il Presidente.

ART. 18 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

  • dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione;
  • dai proventi delle quote sociali dai contributi dei soci, dalle eccedenze attive delle gestioni attuali.

ART. 19 QUOTE E CONTRIBUTI

L’Associazione dispone dei seguenti fondi:

  • quote annuali dell’associazione, da versarsi entro trenta giorni dalla relativa delibera;
  • contributi supplementari e/o corrispettivi specifici deliberati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, commisurati in ragione proporzionale ai proventi complessivi incassati per il tramite dell’Associazione e da versarsi nel termine stabilito dall’Assemblea. Obbligati al pagamento dei fondi di cui sopra sono gli Associati.

ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il l° Gennaio e termina il 3l Dicembre di ogni anno.

ART. 21 SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in maniera specifica.

 

APPENDICE

Proposta di sistema elettorale per il Consiglio Direttivo. Possono candidarsi:

I componenti del Consiglio Direttivo uscente.

Coloro che abbiano i seguenti requisiti:

  • essere iscritto da almeno due anni consecutivi;
  • aver partecipato, come minimo, ad un’Assemblea Generale;
  • aver presentato almeno due nuovi iscritti;
  • aver rispettato doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo. Chiunque fosse nelle condizioni per candidarsi, deve formulare una richiesta scritta entro 10 giorni prima della convocazione delle elezioni con lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell’Associazione il quale provvederà alla compilazione di una lista. Possono essere date tredici preferenze. Nel caso in cui il socio risulti assente può esprimere il suo voto con delega scritta affidata ad un membro presente il quale non può avere più di tre deleghe. Risultano eletti i primi tredici candidati tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione.